ai sensi del D. Lgs. 24/2023
Adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione di S.E.M.P. s.r.l.
in data 11 dicembre 2023
In attuazione delle disposizioni dettate dal Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” (di seguito, il “D. Lgs. 24/2023” o il “Decreto”), il Consiglio di Amministrazione di S.E.M.P. s.r.l. ha approvato nella seduta del 11 dicembre 2023 la presente “Procedura per le Segnalazioni Whistleblowing” (di seguito, la “Procedura Whistleblowing” o la “Procedura”).
La presente Procedura è rivolta a tutti coloro che possono effettuare segnalazioni ai sensi del D. Lgs. 24/2023 (di seguito i “Segnalanti” o le “Persone Segnalanti”) come indicati al successivo articolo 3 ed è volta a consentire agli stessi la segnalazione delle sole violazioni del diritto dell’Unione europea e delle disposizioni normative nazionali rilevanti ai sensi del Decreto, come indicate al successivo paragrafo 4.1 (di seguito, le “Violazioni”).
La presente Procedura entra in vigore in data 18 dicembre 2023 e deve essere applicata ed interpretata nel rispetto di ogni norma, europea e nazionale, legislativa e regolamentare, di volta in volta vigente in materia, nonché tenendo conto di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC come di seguito definite.
In aggiunta ai termini eventualmente definiti negli articoli della presente Procedura, i termini e le espressioni in maiuscolo utilizzati nella medesima hanno il significato qui di seguito indicato, essendo peraltro precisato che lo stesso significato vale sia al singolare che al plurale:
“ANAC”: |
indica l’Autorità Nazionale Anticorruzione. |
“Codice della Privacy”: |
indica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di dati personali” come successivamente modificato ed integrato, tra l’altro dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché dalle collegate disposizioni legislative. |
“Contesto lavorativo”: |
indica le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte dal Personale SEMP, dai Vertici Aziendali o da un Terzo nell’ambito dei rapporti giuridici da questi instaurati con la Società. |
“CCNL”: |
indica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica, applicabile a SEMP. |
“Direttiva (UE) 2019/1937”: |
indica la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 “riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione”. |
“Divulgazione pubblica” |
indica il rendere di pubblico dominio informazioni sulle Violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone quali, ad esempio, i social network. |
“Facilitatore”: |
indica una persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione e che opera all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata. |
“GDPR”: |
indica il General Data Protection Regulation ossia il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”. |
“Gestore delle Segnalazioni” o “Gestore”: |
indica il soggetto esterno a SEMP incaricato dal Consiglio di Amministrazione della Società per la gestione delle Segnalazioni effettuate tramite i canali interni, dotato dei necessari requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità richiesti per l’espletamento dell’incarico medesimo. Qualora tale soggetto esterno debba effettuare una Segnalazione oppure sia esso stesso il soggetto coinvolto nella Segnalazione, al fine di evitare situazioni di conflitto di interessi, la Segnalazione sarà gestita da un membro del Consiglio di Amministrazione appositamente individuato dal Consiglio stesso. Con delibera dell’11 dicembre 2023 il Consiglio di Amministrazione della Società ha affidato il suddetto incarico di Gestore delle Segnalazioni all’avv. Claudia De Grandi (C.F. DGR CLD 73D66 I754N). |
“Linee Guida ANAC”: |
indica le “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne” approvate da ANAC con delibera n. 311 del 12 luglio 2023 e successive modifiche ed integrazioni.
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“Persona Coinvolta” o “Segnalato”: |
indica la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione, come soggetto a cui la violazione è attribuita o come soggetto comunque implicato nella Violazione segnalata. |
“Personale SEMP”: |
indica coloro che sono legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato o di prestazione occasionale. |
“Piattaforma”: |
indica l’infrastruttura applicativa certificata ISO/IEC 27001 di proprietà o comunque nella disponibilità giuridica di ACM Solution S.r.l. nella quale è installato il software “Safe Disclosure” di proprietà di ACM Solution S.r.l., concesso a SEMP in licenza d’uso per l’attivazione dei canali di Segnalazione interna. |
“Ritorsione”: |
indica qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione e che provoca o può provocare al Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. |
“Segnalazione” |
indica la comunicazione, scritta o orale, di informazioni apprese nel Contesto lavorativo, relative a violazioni del diritto dell’Unione europea e delle disposizioni normative nazionali rilevanti ai sensi del D. Lgs. 24/2023 e riportate al successivo paragrafo 4.1, effettuata dal Segnalante attraverso uno dei canali di segnalazione previsti dal Decreto medesimo e specificati al successivo articolo 5, che consente al Segnalante stesso di beneficiare delle tutele previste dal Decreto. |
“Segnalazione anonima”: |
indica la Segnalazione in cui le generalità del Segnalante non sono esplicitate né risultano identificabili in maniera univoca. |
“Segnalazione interna”: |
indica la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle Violazioni, presentata tramite i canali di Segnalazione interna istituiti dalla Società, descritti al successivo paragrafo 5.1. |
“Segnalazione esterna”: |
indica la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle Violazioni presentata tramite il canale di Segnalazione esterna attivato da ANAC ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 24/2023, descritto al successivo paragrafo 5.2. |
“Società” o “SEMP”: |
indica S.E.M.P. S.r.l. con sede legale in Pero (MI), via Archimede n. 7, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi al numero di iscrizione, codice fiscale e P. IVA 04130790159 e al numero REA MI-989633. |
“Terzi”: |
indica le persone fisiche o giuridiche, diverse dal Personale SEMP e dai Vertici Aziendali, che intrattengono, a vario titolo, rapporti di lavoro, di collaborazione o d’affari con SEMP, ivi compresi - a titolo esemplificativo e non esaustivo – i partner commerciali, i fornitori (anche in regime di appalto/subappalto), i lavoratori autonomi o titolari di rapporti di collaborazione, i liberi professionisti, i consulenti, i volontari e tirocinanti (retribuiti o non retribuiti), ovvero chiunque sia legittimo portatore di interesse nei confronti dell’attività aziendale di SEMP. |
“Vertici Aziendali”: |
indica le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche di fatto, presso SEMP. |
La presente Procedura ha l’obiettivo di illustrare le modalità adottate da SEMP per assicurare che, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023, le Segnalazioni avvengano in condizioni di sicurezza, attraverso canali efficaci e riservati, al fine di garantire: (i) al Segnalante, alla Persona Coinvolta e/o comunque menzionata nella Segnalazione la riservatezza, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, dei propri dati, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione; (ii) al Segnalante di non subire atti ritorsivi o discriminatori, diretti e indiretti, nei suoi confronti per motivi collegati direttamente o indirettamente alla Segnalazione.
La presente Procedura ha inoltre l’obiettivo di illustrare le misure di protezione previste da SEMP, tra cui il divieto di ritorsione di cui al successivo paragrafo 9.1.2, a tutela del Segnalante nonché dei Facilitatori, dei colleghi e dei parenti del Segnalante e dei soggetti giuridicamente collegati a quest’ultimo.
La Società è infatti consapevole che eventuali comportamenti illeciti ledono la propria integrità e possono arrecare a sé medesima un pregiudizio patrimoniale o di immagine, oltre che un danno all’interesse pubblico.
Pertanto, anche al fine di promuovere la cultura della trasparenza e della correttezza nel contesto aziendale e nell’operatività quotidiana, SEMP incentiva tutti i dipendenti alla conoscenza e alla conseguente osservanza delle procedure aziendali ivi compresa la presente Procedura, richiedendone il rispetto e prevedendo, in caso di inosservanza, adeguate sanzioni disciplinari.
Possono effettuare Segnalazioni ai sensi del D. Lgs. 24/2023:
a condizione che i suddetti soggetti siano venuti a conoscenza delle Violazioni nel Contesto lavorativo e nel corso del rapporto giuridico con SEMP, ivi compreso il processo di selezione o altra fase precontrattuale, ovvero il periodo di prova.
Tali soggetti, se a conoscenza di fatti che possono essere segnalati ai sensi del successivo paragrafo 4.1, sono invitati ad effettuare le Segnalazioni con tempestività, mediante le modalità descritte nella presente Procedura.
Le violazioni che possono essere oggetto di Segnalazione sono previste dall’art. 2, comma 1, lettera a), nn. 3, 4, 5 e 6 del D. Lgs. 24/2023. Trattasi di violazioni di disposizioni normative, nazionali o dell’Unione europea, consistenti in comportamenti, atti od omissioni che ledono un interesse pubblico o l’integrità e il corretto agire della Società e, tra le altre, si evidenziano in particolare:
Si evidenzia che le informazioni relative alle suddette Violazioni devono essere apprese nel Contesto lavorativo.
Nello specifico, potranno essere segnalate informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti: (i) Violazioni già commesse, (ii) Violazioni non ancora commesse ma che, sulla base di elementi concreti, potrebbero esserlo, e (iii) condotte volte ad occultare tali Violazioni.
Sono escluse dall’ambito di applicazione della presente Procedura e, pertanto, non possono essere oggetto di Segnalazione ai sensi della presente Procedura:
In caso di Segnalazioni manifestamente infondate e/o diffamatorie, potranno essere intraprese iniziative per la tutela della Società e delle Persone Coinvolte. Le Segnalazioni diffamatorie potranno pertanto esporre il Segnalante a responsabilità penale e/o civile per i reati di diffamazione o calunnia.
Le Segnalazioni potranno essere inviate con le modalità di seguito descritte. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità riconosciuta dal D. Lgs. 24/2023 di effettuare denunce all’autorità giudiziaria e contabile, nei casi di rispettiva competenza, per denunciare Violazioni apprese nel Contesto Lavorativo.
Potranno essere inviate Segnalazioni:
Si precisa che le modalità operative di accesso alla Piattaforma sono consultabili nel sito internet della Società all’indirizzo http://www.semp.it/whistleblowing_3.php.
Le Segnalazioni scritte potranno essere effettuate tramite l’accesso alla Piattaforma sia in forma riservata, indicando il nominativo del Segnalante, sia in forma anonima.
Per la presentazione della Segnalazione il Segnalante può farsi assistere da un Facilitatore, ovvero da una persona fisica che opera all'interno del medesimo Contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata, il quale beneficerà delle tutele previste dal D.Lgs. 24/2023, meglio specificate al successivo paragrafo 9.3.
La gestione delle Segnalazioni effettuate tramite i canali interni sopra indicati è affidata al Gestore delle Segnalazioni, soggetto esterno alla Società incaricato dal Consiglio di Amministrazione a fronte della verifica del possesso dei necessari requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità.
Per tale ruolo, il Gestore è stato adeguatamente formato.
Nel caso in cui il Gestore debba effettuare una Segnalazione oppure sia esso stesso il soggetto coinvolto nella Segnalazione, al fine di evitare situazioni di conflitto di interessi, la Segnalazione stessa sarà gestita da un membro del Consiglio di Amministrazione appositamente individuato dal Consiglio stesso a cui verrà indirizzata la Segnalazione medesima direttamente per il tramite della Piattaforma.
Le Segnalazioni interne presentate a un soggetto diverso dal Gestore devono essere trasmesse, entro 7 (sette) giorni dalla data del loro ricevimento, al Gestore medesimo mediante la Piattaforma. A tale scopo il soggetto che ha ricevuto la Segnalazione aprirà la Segnalazione stessa (per conto di terzi) specificando la qualifica di Facilitatore ed è tenuto a trasmettere al Segnalante (ove noto) l’originale della Segnalazione, inclusa l’eventuale documentazione di supporto, nonché l’evidenza della comunicazione dell’avvenuto inoltro della Segnalazione al Gestore. Il soggetto che ha ricevuto la Segnalazione deve inoltre eliminare eventuali copie in formato digitale della Segnalazione, astenendosi dall’intraprendere qualsiasi iniziativa autonoma di analisi e/o approfondimento. Lo stesso è tenuto alla riservatezza dell’identità del Segnalante (ove noto) delle Persone Coinvolte e/o comunque menzionate nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione. La mancata comunicazione di una Segnalazione ricevuta nonché la violazione dell’obbligo di riservatezza costituiscono una violazione della presente Procedura e potranno comportare l’adozione di provvedimenti disciplinari.
Le modalità di trasmissione e gestione delle Segnalazioni adottate da SEMP sono volte a garantire la massima riservatezza dell’identità dei Segnalanti, anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei loro confronti, nel rispetto della normativa vigente. SEMP garantisce altresì la riservatezza dei Segnalati e di ogni persona che sia coinvolta dalla Segnalazione nonché dei contenuti della Segnalazione medesima e della relativa documentazione.
Al fine di consentirne la relativa gestione è necessario che la Segnalazione sia il più possibile circostanziata. In particolare, la Segnalazione dovrà contenere:
Qualora non si proceda ad una Segnalazione anonima andranno inoltre forniti i seguenti dati relativi al Segnalante:
È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione, nonché l’indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.
Le Segnalazioni inviate tramite accesso alla Piattaforma potranno anche essere anonime. SEMP ritiene infatti che tutte le Segnalazioni, comprese quelle anonime, possano essere uno strumento per contrastare eventuali condotte illecite e pertanto saranno prese in considerazione anche queste ultime purché adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, tali da far emergere fatti e situazioni concretamente rilevanti e riferibili a contesti già determinati al momento della Segnalazione. In questo caso, al Segnalante saranno riconosciute le tutele previste dalla normativa, solo se successivamente identificato e abbia subito ritorsioni.
Esclusivamente nei casi previsti dal D. Lgs. 24/2023, la Segnalazione potrà essere inviata anche all’ANAC, in forma scritta o orale, con le modalità prescritte dall’Autorità medesima e consultabili sul sito https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 24/2023 la possibilità di procedere con la Segnalazione esterna ad ANAC è consentita alla Persona Segnalante solo quando, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 24/2023 i canali di Segnalazione esterni istituiti dall’ANAC devono garantire, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità del Segnalante, della Persona Coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione. La stessa riservatezza viene garantita anche quando la Segnalazione viene effettuata attraverso canali esterni diversi da quelli istituiti dall’ANAC o perviene a personale di ANAC diverso da quello addetto al trattamento delle segnalazioni, al quale viene in ogni caso trasmessa senza ritardo.
Le Segnalazioni esterne presentate ad un soggetto esterno diverso dall’ANAC devono essere trasmesse a quest’ultima con le modalità suddette, entro il termine di 7 (sette) giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante (ove noto) e assicurandone la riservatezza.
Al ricorrere di particolari condizioni il D. Lgs. 24/2023 consente anche di effettuare una Segnalazione tramite Divulgazione pubblica (stampa o altri mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone), beneficiando delle tutele previste dal Decreto medesimo.
In particolare, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 24/2023, la possibilità di procedere con la Divulgazione pubblica è consentita alla Persona Segnalante solo quando, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:
La gestione dei canali di Segnalazione interna, come già indicato nella presente Procedura, è affidata al Gestore delle Segnalazioni, il quale, alla ricezione di una Segnalazione, svolge le attività di seguito descritte:
Tutte le fasi di gestione della Segnalazione sono adeguatamente tracciate dal Gestore e saranno svolte assicurando i requisiti di riservatezza di cui al D. Lgs. 24/2023.
Entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione della Segnalazione, il Gestore deve procedere a rilasciare al Segnalante l’avviso di ricevimento della Segnalazione medesima.
In caso di Segnalazioni scritte, l’avviso di ricevimento sarà rilasciato direttamente tramite la Piattaforma.
In caso di richiesta di un incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni, l’avviso di ricevimento sarà rilasciato in sede di incontro, durante il quale, previo consenso del Segnalante, potrà essere redatto verbale in merito alla Segnalazione esposta. Il verbale sarà in ogni caso sottoposto al Segnalante medesimo per verifica, rettifica e conferma della verbalizzazione, mediante sottoscrizione e conservato nel rispetto delle previsioni di cui al D. Lgs. 24/2023.
Successivamente alla presa in carico e al fine di poter dar corso al procedimento, il Gestore delle Segnalazioni svolge una analisi per valutare:
Qualora il Gestore delle Segnalazioni non abbia elementi sufficienti per tale valutazione, potrà formulare richieste di integrazioni/chiarimenti direttamente al Segnalante, tramite la Piattaforma o anche di persona, ove il Segnalante abbia richiesto un incontro diretto. Il Segnalante sarà chiamato a riscontrare le richieste scritte di integrazioni/chiarimenti entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento delle stesse da parte del Gestore.
Effettuata tale prima valutazione e ottenuti le integrazioni/i chiarimenti ritenuti opportuni, il Gestore delle Segnalazioni procede:
[1] Alla luce di queste indicazioni, la Segnalazione può, quindi, essere ritenuta inamissibile per: (i) mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della Segnalazione indicati al paragrafo 5.1.4 della presente Procedura ; (ii) manifesta infondatezza degli elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore; (iii) esposizione dei fatti di contenuto generico tali da non consentirne la comprensione al Gestore; (iv) produzione di sola documentazione senza la segnalazione vera e propria di violazioni.
[2] In particolare, sono archiviate le Segnalazioni: (i) generiche e non adeguatamente circostanziate; (ii) palesemente infondate; (iii) riferite a fatti e/o circostanze oggetto in passato di specifiche attività istruttorie già concluse, ove dalle verifiche preliminari svolte non emergano nuove informazioni tali da rendere necessarie ulteriori attività di verifica; (iv) “circostanziate verificabili”, per le quali, alla luce degli esiti delle verifiche preliminari condotte, non emergano elementi tali da supportare l’avvio della successiva fase di istruttoria; (v) “circostanziate non verificabili”, per le quali, alla luce degli esiti delle verifiche preliminari, non è possibile, sulla base degli strumenti di indagine a disposizione, compiere ulteriori verifiche sulla veridicità e/o fondatezza della Segnalazione.
L’istruttoria consiste:
In base al contenuto della Segnalazione, il Gestore delle Segnalazioni potrà coinvolgere nell’istruttoria, (acquisendo atti, documenti e informazioni) personale aziendale e/o professionisti esterni/consulenti, nel rispetto del principio del “need to know”, sempre garantendo la tutela della riservatezza dell’identità dei Segnalanti, delle Persone Coinvolte e di eventuali Facilitatori. Sarà inoltre cura del Gestore rilasciare a detti soggetti le informative privacy predisposte dalla Società e adempiere a tutti gli obblighi in materia di privacy. L’identità del Segnalante potrà essere rivelata solo a seguito di consenso espresso del Segnalante medesimo.
Tutti i soggetti coinvolti nell’istruttoria devono:
Al termine dell’istruttoria, il Gestore delle Segnalazioni può:
In particolare, a conclusione di ciascuna attività istruttoria il Gestore dovrà redarre un report da trasmettere al Consiglio di Amministrazione e, nel caso sopra indicato, anche al Collegio Sindacale (ove presente), circa gli esiti dell’istruttoria in cui sono riportati:
- un giudizio di ragionevole fondatezza/non fondatezza sui fatti segnalati;
- l’esito delle attività svolte e le risultanze di eventuali precedenti attività istruttorie svolte sui medesimi fatti/Persone Coinvolte o su fatti analoghi a quelli oggetto della Segnalazione;
- eventuali indicazioni e/o raccomandazioni in merito alle azioni correttive sulle aree e sui processi aziendali esaminati (inclusa la proposta di eventuali misure disciplinari e/o sanzionatorie ferme in ogni caso le competenze valutative e decisorie delle funzioni e degli organi competenti).
Il Consiglio di Amministrazione, informato il competente management per le valutazioni di competenza e l’adozione delle necessarie misure correttive, valuterà l’adozione dei più opportuni provvedimenti in conformità a quanto previsto dalla normativa applicabile e dal CCNL .
Inoltre, se all’esito dell’istruttoria emergono possibili fattispecie di rilevanza penale o di grave responsabilità civile, il Gestore delle Segnalazioni lo esplicita specificatamente nel report in oggetto e informa prontamente il Collegio Sindacale (ove presente) per le valutazioni ed attività di competenza di quest’ultimo.
Entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dal gennaio 2025, il Gestore delle Segnalazioni relazionerà per iscritto al Consiglio di Amministrazione circa l’attività svolta. Nella relazione dovranno essere indicati, in relazione all’anno solare precedente: (i) il numero di Segnalazioni archiviate e le ragioni dell’archiviazione; (ii) il numero di Segnalazioni istruite, con evidenza per ciascuna dell’impatto (basso, medio, elevato), fornendo per esse gli elementi considerati per qualificare tali le Segnalazioni. Il Consiglio di Amministrazione potrà chiedere al Gestore delle Segnalazioni elementi di dettaglio in relazione a specifiche analisi.
Come previsto dal D. Lgs. 24/2023, il Gestore delle Segnalazioni, entro 3 (tre) mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della Segnalazione, è tenuto a fornire riscontro al Segnalante in merito al seguito dato o che si intende dare alla Segnalazione. Pertanto, il Gestore dovrà comunicare al Segnalante:
Qualora non sia possibile comunicare l’esito finale dell’istruttoria in quanto non ancora conclusa nel termine dei 3 (tre) mesi, il Gestore comunicherà al Segnalante le attività svolte fino a quel momento o che si intendono svolgere, riservandosi la comunicazione successiva dell’esito finale. A seguito del riscontro definitivo, il Gestore procederà alla chiusura della Segnalazione.
Le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate dal Gestore delle Segnalazioni per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione medesima e comunque non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla chiusura del processo di gestione della Segnalazione.
I supporti originali delle Segnalazioni pervenute attraverso la richiesta di incontro e/o altre modalità sono conservati dal Gestore delle Segnalazioni, oltre che attraverso il caricamento sulla Piattaforma nell’apposita sezione competente, anche in apposito ambiente protetto.
I dati personali contenuti nella Segnalazione, inclusi quelli relativi all’identità del Segnalante o di altri soggetti coinvolti nella Segnalazione medesima, verranno trattati, anche nel contesto della Piattaforma, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. 24/2023 e, più in generale, delle norme per la protezione dei dati personali di cui al GDPR e al Codice della Privacy.
In particolare, il trattamento dei dati personali conseguente alle Segnalazioni sarà effettuato nel rispetto dei seguenti principi:
La tutela dei dati personali è assicurata oltre che al Segnalante (per le Segnalazioni non anonime), al Facilitatore nonché alla Persona coinvolta o menzionata nella segnalazione.
Ai possibili interessati viene resa un’informativa sul trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle attività Whistleblowing attraverso la pubblicazione sul sito internet della Società nella sezione dedicata e in Piattaforma, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti in merito ai trattamenti di dati personali realizzati nel contesto del processo di cui alla presente Procedura.
La tutela dei Segnalanti si applica anche nei seguenti casi: a) quando il rapporto giuridico con il Segnalante non è ancora iniziato, se le informazioni sulle Violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; b) durante il periodo di prova; c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
Per poter sussistere la tutela devono sussistere le seguenti condizioni: (i) al momento della Segnalazione il Segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell’ambito oggettivo di applicazione del D. Lgs. 24/2023 e (ii) la Segnalazione è stata effettuata secondo quanto previsto dal Capo II del D. Lgs. 24/2023. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.
Nessuna tutela è riconosciuta in caso di (i) accertamento, anche in primo grado, della responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o calunnia o nel caso in cui tali reati siano commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile; (ii) accertamento della sua responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave. I Segnalanti che si autodenunciano non saranno esentati dalle conseguenze della loro condotta illecita; tuttavia, l'autodenuncia può essere presa in considerazione positivamente, nella determinazione della linea d'azione più appropriata.
Il Gestore garantisce la riservatezza dell’identità dei Segnalanti, in ogni fase del processo di gestione delle Segnalazioni.
L’identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, senza il suo consenso espresso, salvo le ipotesi in cui non sia opponibile per legge la riservatezza (ad esempio, indagini penali, tributarie e/o amministrative, ispezioni delle autorità di controllo). In particolare, in caso di:
I Segnalanti sono tutelati contro qualsiasi Ritorsione quando, al momento della Segnalazione, avevano fondato motivo di ritenere che le informazioni rivelate con la Segnalazione stessa fossero vere e rientranti nell’ambito oggettivo di applicazione del D. Lgs. 24/2023 e purchè la Segnalazione sia stata effettuata sulla base di quanto previsto dal Decreto medesimo.
Tale protezione è garantita al Segnalante anche quando la Segnalazione, seppur infondata, si basi su criteri di buona fede e ragionevolezza.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono ritorsioni:
Gli atti ritorsivi eventualmente assunti in ragione della Segnalazione sono nulli. In particolare i Segnalanti che siano stati licenziati a causa della Segnalazione hanno diritto ad essere reintegrati nel posto di lavoro, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.
I Segnalanti che dovessero ritenere di aver subito condotte ritorsive, in conseguenza di una Segnalazione, o che le stesse siano tentate o minacciate, potranno:
Il Segnalante non sarà chiamato a rispondere né penalmente, né in sede civile e amministrativa per:
a condizione che:
In ogni caso, la responsabilità penale, civile, amministrativa e disciplinare del Segnalante non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla Segnalazione o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.
La Società garantisce la tutela della riservatezza dei Segnalati e dei contenuti delle Segnalazioni, in ogni fase del processo di gestione delle stesse, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione medesima.
I soggetti Segnalati sono tutelati per quanto attiene sia alla confidenzialità delle Segnalazioni che li riguardano e delle eventuali indagini svolte, sia alla protezione degli stessi da eventuali Segnalazioni ritorsive e/o diffamatorie. La Società garantisce, ad ogni modo, il diritto del Segnalato a potersi difendere e ad essere informato (entro tempi ragionevoli) delle accuse e delle eventuali misure disciplinari a suo carico.
In nessun caso, verrà avviato nei loro riguardi un procedimento sanzionatorio a motivo della Segnalazione, in assenza di concreti riscontri riguardo al contenuto della stessa. Eventuali iniziative, potrebbero essere assunte solamente a seguito di evidenze riscontrate e accertate.
Nel rispetto delle previsioni di cui al D. Lgs. 23/2024, la Società garantisce non solo la tutela della riservatezza del Segnalante e del Segnalato, ma anche, del Facilitatore, di ogni soggetto eventualmente menzionato nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione da cui si possa dedurre, direttamente o indirettamente, l’identità di tali soggetti.
Le altre tutele previste dal D.Lgs. 24/2023 per il Segnalante, ivi compreso il divieto di ritorsione, sono riconosciute anche:
[3] Per enti di proprietà del Segnalante devono intendersi sia i casi in cui il Segnalante è titolare di un ente in via esclusiva, sia i casi di compartecipazione maggioritaria con terzi. Le tutele introdotte dal D.Lgs. 24/2023 sono riconosciute anche agli enti presso i quali lavora il Segnalante pur non essendone proprietario, e agli enti che operano nel Contesto lavorativo del Segnalante. In quest’ultimo caso non è riscontrabile un vero e proprio legame diretto con il Segnalante, né sotto il profilo della proprietà, né in quanto quest’ultimo vi presti lavoro o servizio. Ci si riferisce ad eventuali interconnessioni e rapporti, che si sostanziano, ad esempio, in accordi e collaborazioni tra aziende.
Ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 24/2023, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l’ANAC può applicare al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che: (i) sono state commesse ritorsioni; (ii) la Segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla; (iii) è stato violato l’obbligo di riservatezza di cui all’articolo 12 del D.Lgs. 24/2023; (iv) non sono stati istituiti canali di segnalazione, (v) non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l’adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023; (vi) non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute;
b) da 500 a 2.500 euro, quanto è accertata anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalane per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, salvo che il Segnalante sia stata condannato, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.
Il sistema disciplinare di SEMP prevede a sua volta sanzioni nei confronti di coloro che la stessa Società ha accertato essere responsabili dei comportamenti illeciti sopra riportati alle lettere a) e b).
Ciascuno dei suddetti comportamenti illeciti, se accertato, costituisce:
Le Violazioni poste in essere dai dipendenti di SEMP e nei limiti in cui applicabili sono sanzionate dalla Società, previa procedura disciplinare ai sensi delle norme di legge e del CCNL, con i provvedimenti disciplinari previsti dal CCNL stesso, ed in proporzione alla gravità della violazione come segue:
Le Violazioni poste in essere da soggetti diversi dai dipendenti di SEMP sono valutate dagli organi delegati della Società, che, sentito il Gestore delle Segnalazioni, stabiliscono i provvedimenti da adottare o le azioni da intraprendere, in considerazione delle Violazioni, nel rispetto delle disposizioni applicabili per legge.
Infine, la presente Procedura lascia impregiudicata la responsabilità, civile e penale di chi effettua la Segnalazione, nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell’art. 2043 del codice civile.
La presente Procedura è portata all’attenzione di tutto il personale aziendale. In particolare, il personale è adeguatamente formato in merito ai contenuti della Procedura, ai canali di segnalazione disponibili e ai presupposti per effettuare le Segnalazioni. La Procedura è consultabile nelle bacheche e sui server aziendali.
La Procedura è altresì pubblicata sul sito internet della Società www.semp.it, nella sezione “Whistleblowing”
La presente Procedura è approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società, che provvederà altresì, qualora si rendesse necessario, al suo aggiornamento e alla diffusione della versione aggiornata ai sensi del precedente articolo 11.